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CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI SULLA PATOLOGIA TRAUMATICA DEL PEDONE M.
Lazazzera (*), L.T. Marsella (**).
Tale fenomeno, non essendo riusciti a contenerlo, nonostante l’introduzione e l’utilizzazione di nuovi e sempre più idonei mezzi di prevenzione, ha assunto vieppiù rilevanza sociale. L’istituzione della responsabilità civile obbligatoria ne è stata la logica conseguenza in quanto doveva svolgere prevalentemente la funzione di ridurre il peso economico legato alla sinistrosi stradale attraverso la ripartizione degli oneri sulla collettività degli automobilisti, oneri insostenibili se demandati unicamente alle possibilità economiche dei singoli responsabili o dei soggetti coinvolti nei sinistri.
Gli incidenti del traffico riguardano: -
pedoni - conducenti di altri veicoli. I l pedone rappresenta un soggetto più vulnerabile e che non può essere protetto che mediante itinerari separati e misure atte a limitare l’aggressività degli automobilisti.
EZIOLOGIA DEI TRAUMI
Incidenti del traffico:
Le lesioni sono generalmente costituite da:
E’ frequente l’associazione di lesioni. In tutti gli incidenti occorre distinguere quelli dovuti da traumi a distanza e da caduta, da quelli per trauma diretto con lesioni da schiacciamento. Gli agenti traumatici possono essere così schematicamente classificati:
INVESTIMENTO
Con questo termine si intende l’incontro tra l’organismo umano ed un veicolo, l’uno dei quali sia fermo ovvero entrambi in movimento. Nell’investimento tipico possono essere distinti cinque momenti: 1.
l’urto del veicolo contro l’individuo;
Una modalità particolare è rappresentata dal "caricamento" nel quale l’urto avviene in due tempi e cui segue, nella maggioranza dei casi, la caduta al suolo dell’individuo investito (il soggetto viene, in altre parole, caricato dal mezzo investitore). L’investimento di pedone da parte di un motoveicolo è un’evenienza relativamente poco frequente specie se rapportata agli investimenti da parte di autoveicoli. Presenta una sequenza più povera, ridotta generalmente alla fase di urto e di abbattimento, con lesioni meno tipiche di quelle proprie dell’investimento da parte di autoveicoli o di altri veicoli pesanti. La varietà dei meccanismi lesivi, la loro varia combinazione, la diversità del terreno su cui cade il corpo dell’investito, gli eventuali ostacoli che può incontrare nel corso dell’abbattimento sono i responsabili della molteplicità, multipolarità e multiformità delle lesioni che si possono osservare nell’ambito dell’investimento. Le lesioni sono generalmente costituite da: -
ferite
In tutti gli incidenti occorre comunque distinguere le lesioni dovute al trauma diretto da quelle dovute a trauma a distanza o da caduta. Prevalentemente le lesioni interessano gli arti inferiori, il torace e l’addome. In uno studio condotto dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Milano, comprendente un periodo dal 1925 al 1986, si è potuto rilevare che nel 66,72% dei casi sono state rilevate lesioni a carico degli arti inferiori così distribuite: -
lesioni complesse interessanti due o più distretti anatomici degli arti
inferiori: 29,88% Lesioni a livello degli arti inferiori si realizzano in circa i due terzi dei soggetti investiti da motoveicoli.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DELL’INVALIDITA’
Premesso che la valutazione dell’invalidità post-traumatica in campo della Responsabilità Civile, Infortunistica del Lavoro ed Infortunistica Privata richiede l’opera dello specialista in Medicina Legale o dell’esperto in tale disciplina, dobbiamo tenere presente alcune considerazioni di carattere generale. - In sede di Responsabilità Civile per la valutazione del danno alla persona non esistono tabelle di legge. - In sede di Infortunio del Lavoro le percentuali di invalidità permanente sono indicate per legge (DPR n. 1124 del 30.6.65). - In sede di Infortunistica in regime di assicurazioni private, si deve sempre fare riferimento alle condizioni di polizza che, generalmente, prevedono la tabellazione di un numero limitato di menomazioni prevalentemente riferentesi a perdite anatomiche.
NORMATIVA MEDICO-LEGALE NEGLI INCIDENTI DEL TRAFFICO
A norma del Codice Civile, il responsabile di un danno è tenuto al risarcimento dello stesso (Responsabilità Civile, RC). Negli incidenti della strada, il responsabile, in genere per fatto colposo, di un danno è coperto da assicurazione obbligatoria (R.C.A.) che provvederà in sua vece all’indennizzo (risarcimento). Il medico interviene nella certificazione di prognosi relativa al periodo di malattia, determinando la "gravità" della lesione, che può assumere rilevanza penale, e nella valutazione del danno patrimoniale (inabilità temporanea assoluta o parziale, invalidità permanente, parziale o totale). Qualora le lesioni si verifichino nell’ambito di un delitto per cui si debba procedere di ufficio, è tenuto a stilare referto o rapporto (se Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio).
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DI VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO
La valutazione medico-legale del danno a persone, conseguente a vittime di "pirati della strada" è regolamentata dalla legge n. 900/69 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, e più precisamente per quanto concerne la lettera a) dell’art. 19, della legge citata. Con questa il legislatore ha costituito presso l’INA un Fondo di Garanzia per le vittime della strada che è tenuto a provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei rotanti per i quali, a norma della presente legge, vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il
sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
Originariamente la legge prevedeva l’attivazione del Fondo solo in caso in cui fossero soddisfatte le seguenti condizioni: se dal sinistro erano derivate "la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni o una inabilità permanente superiore al 20%, con un massimo di lire 15 milioni per persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per sinistro".
A seguito della sentenza corte cost. n. 560/87 il limite dei 15 e dei 25 milioni fu ritenuto incostituzionale, in quanto determinante una disparità di trattamento e con la legge n. 20 del 9.1.1991 il primo comma dell’art. 21 venne sostituito, disponendosi l’operatività anche nel caso di una inabilità temporanea inferiore ai 90 giorni e di inabilità permanente inferiore al 20%.
DANNO ALLA PERSONA COME DANNO BIOLOGICO
Prima di entrare nel merito di quanto disposto nella sentenza n. 184/86 della Corte costituzionale in tema di risarcimento del danno alla persona, sembra necessario premettere cosa debba essere inteso per "salute", "malattia" e "danno". La "salute" comprende un insieme di attributi e condizioni dell’uomo coinvolgenti la sua realtà biologico-funzionale, sia somatica che psichica, sia in senso statico che dinamico, e nei suoi rapporti sociali, il tutto concorrente alla formazione della personalità del soggetto preso in esame. Ogni qualvolta si realizza una modificazione negativa dello stato di salute, questo è inteso come "malattia" o più genericamente come "danno alla salute" (più sinteticamente l’O.M.S. ha identificato il termine di salute con il concetto di "benessere"). In definitiva la salute viene ad identificarsi con l’armonia psico-fisica dell’uomo nell’ambito sociale. Con il termine di "validità" viene intesa l’efficienza psico-fisica atta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ed extra-lavorativa; la validità è quindi un concetto molto più ampio di quello espresso e relativo alla "capacità lavorativa". In ultima analisi con il termine di "salute" non può solo essere inteso il benessere fisico ma deve anche comprendersi la possibile realizzazione individuale atta a consentire lo sviluppo delle premesse potenziali cui la Costituzione fa riferimento. Ciò premesso il danno alla salute deve essere risarcito anche quando, ancorché non incidente sulla capacità di guadagno, determini l’effettiva riduzione del valore complessivo dell’individuo come tale (danno estetico, microinvalidità, danno alla vita di relazione ecc.). Facendo seguito alla ormai ben nota sentenza della Suprema Corte, in tema di valutazione del danno alla Salute, nella liquidazione del danno alla persona, il "danno alla Salute" è sempre presente rappresentando la riparazione dell’evento naturalistico antigiuridico ("lesione dell’integrità psico- fisica"). Le problematiche inerenti la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile e del suo conseguente indennizzo in danaro (monetizzazione) ha subito, specie nell’ultimo periodo, ed in relazione alla ormai ben nota sentenza 184/86 della Corte Costituzionale, una singolare evoluzione portando ad una radicale revisione sotto il profilo medico-legale, non solo per quanto concerne l’aspetto teorico-dottrinale ma altresì pratico-applicativo.
Le conclusioni a cui perviene la Corte possono essere così sintetizzate: 1) Le categorie di danno alla persona risarcibili sono soltanto tre: a)
danno all’integrità psico-fisica o danno bilogico (o danno alla salute); 2) Non può esservi risarcimento del danno di cui alle lettere a) e b) senza la dimostrata sussistenza del danno all’integrità psico-fisica. 3) La risarcibilità del danno biologico è conseguenza al prodursi di una menomazione del bene giuridico fondamentale costituzionalmente protetto, rappresentato dalla "salute". 4) Il danno da lucro cessante, eventuale e comprovato di volta in volta, può essere preso in considerazione solo dopo che sia stato accertato il danno biologico.
Inoltre il criterio valutativo dell’incidenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa generica non appare più idoneo e deve essere sostituito da un altro indirizzo inteso a considerare nella stima sull’intera persona, indipendentemente delle attitudini lavorative.
Le conclusioni cui perviene la Corte con tale sentenza, in sintesi sono le seguenti:
A) le
categorie del danno alla persona suscettibili di risarcimento sono: B) senza la accertata sussistenza del primo (danno biologico) non può esservi risarcimento né per il secondo né per il terzo;
Il "danno alla salute" può essere meglio puntualizzato nei seguenti termini: - il danno biologico è una alterazione di natura permanente dello stato di salute psico- fisica del leso che impedisce allo stesso di godere la vita allo stesso modo in cui ne godeva prima dell’evento traumatico in questione, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla sua capacità produttiva. Il danno biologico si afferma quindi come danno base e come una sorta di necessario prius logico e si distingue dall’eventuale danno da lucro cessante per invalidità lavorativa specifica e dal danno morale, anche in relazione ai parametri di riparazione ed all’ambito probatorio. Può quindi "dogmaticamente" dirsi consolidata l’autonomia del danno biologico rispetto al danno patrimoniale. Occorre inoltre aggiungere che nella valutazione percentualistica di tale danno, proprio per la multiformità degli aspetti in questo compresi, non dovrebbero essere utilizzate le tabelle riportate nel ben noto testo del Luvoni-Bernardi in quanto, le percentuali in esso riportate, furono determinate facendo riferimento alla "capacità lavorativa generica". Nel concetto di "danno alla salute" viene dunque inteso "ogni danno alla persona", anche se non negativamente incidente sul reddito di questa, che in qualunque modo ostacoli il leso nelle sue espansioni sociali, nei suoi rapporti interpersonali, nella sua vita familiare, nella sua espressività sia estetica che sessuale, oltre che nel suo lavoro.
Il "danno biologico" nelle sue possibili negative ripercussioni sull’individuo, potrà quindi essere distinto in: -
danno biologico incidente sia sulla efficienza psico-fisica del leso che sulla
sua capacità lavorativa specifica;
Nella pratica valutativa medico-legale le difficoltà maggiori si incontreranno nei casi in cui il danno alla salute si ripercuote negativamente anche nello svolgimento delle mansioni lavorative ordinarie del soggetto esaminato. In questi casi si dovrà evitare ogni possibile sorta di conclusione o di promiscuità tra il danno- base e quello che si estrinseca con lucro cessante, del quale deve darsi sempre concreta dimostrazione. Da quanto sin qui esposto sembra evidente che si impone una indagine peritale personalizzata al massimo e che dovrebbe tener presente i seguenti parametri: a.
l’anamnesi del leso deve riportare una precisa indicazione circa le sue
preesistenti condizioni di salute;
LA VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DEL DANNO ALLA PERSONA IN RESPONSABI- LITà CIVILE
-
Danni alle persone = principi generali di risarcimento Art. 21 (Danno morale ai familiari). Nel caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni anatomiche, perdita dell’uso di organi o abolizione di funzioni essenziali, il diritto al risarcimento del danno morale compete anche al coniuge non legalmente separato ovvero ai figli o genitori del danneggiato con lui conviventi. Art. 22 (Convivente di fatto). Nel caso di lesioni mortali ovvero di lesioni comportanti le conseguenze di cui all’articolo 21, il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti della unione e comunanza di vita del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni.
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