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BAMBINI E SOGGETTI DI BASSA STATURA NELLE NUOVE NORME SULLE CINTURE DI SICUREZZA: OSSERVAZIONI MEDICO-TRAUMATOLOGICHE .

Prof. Andrea COSTANZO - Presidente SOC.I.TRA.S.


A partire dal 14 aprile 2006 la disciplina sull'uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta per bambini è parzialmente cambiata.  Le modifiche sono state introdotte con un decreto legislativo del marzo 2006, in attuazione della direttiva UE 2003/20. Il testo modificato dell'art. 172 del Codice della Strada ed una sintesi delle modifiche sono disponibili in apposite pagine.
      Con queste modifiche si è in sostanza esteso l'obbligo di uso delle cinture e si è eliminata la possibilità di far viaggiare i bambini sui sedili posteriori senza dispositivi di ritenuta, se accompagnati da un adulto.  Sono modifiche opportune e corrette ai fini della prevenzione, perfettamente in linea con le evidenze ed i risultati della biomeccanica e della traumatologia.

Tuttavia, senza nulla togliere alla autorevolezza della loro "fonte primaria" (la direttiva UE sopra citata), la SOC.I.TRA.S. ritiene che possano essere discusse, con argomentazioni mediche, per almeno due aspetti, in vista di possibili futuri miglioramenti normativi.
Consideriamo ad esempio il generico riferimento ai "bambini di statura inferiore a 150 cm" quale "linea di discrimine" per l'obbligo d'uso degli speciali dispositivi di ritenuta (seggiolini, booster ecc.). Al di là di tale linea si cade nell'obbligo d'uso delle cinture di sicurezza "normali".
Nella previgente versione dell'art. 172 del Codice il discrimine dipendeva anche dall'esistenza di una concomitante condizione: l'età inferiore ai 12 anni. 
E' da notare che né nel Regolamento ECE-ONU n. 44, riguardante l'omologazione dei dispositivi per bambini, né nella direttiva sopra citata (ed in quelle che l'hanno preceduta), si trova la definizione di "bambino", con l'indicazione di un'età precisa. Solo indirettamente si possono cogliere degli "indizi"; ad esempio, la classe di peso massima arriva ai 36 chili, mentre il Regolamento 44 prevede che il manichino di prova per i dispositivi di questa classe di peso abbia il peso di 32 chili e sia alto 138 cm, asserendo che tali misure rappresentano il 50° percentile dei bambini di 10 anni.
Indubbiamente le esigenze del "commercio globale" impongono standard uniformi per prodotti destinati indistintamente all'intera popolazione mondiale. 
La questione è che, dal punto di vista ortopedico-traumatologico (l'unico rilevante, su questo specifico argomento), la definizione della qualità di "bambino" è legata a step ben precisi nel processo di ossificazione delle cartilagini di accrescimento delle ossa del bacino e quindi del modellamento delle creste iliache, in particolare delle spine iliache anteriori, rilevanti ai fini della compatibilità con il tratto subaddominale della cintura di sicurezza.
Se, come nella previgente versione dell'art. 172 del Codice, collegare il momento del passaggio obbligatorio alla cintura di sicurezza "normale" al superamento dell'età dei 12 anni (oltre che all'altezza superiore a 150 cm) poteva apparire troppo "dogmatico" (data la variabilità, seppur ridotta, con la quale si verificano i processi sopra citati), la soluzione attuale apre un problema diverso: quale regime applicare ad un "bambino" (quanto a sviluppo scheletrico) di 10 anni alto 151 cm ? 
E' evidente, benché sottinteso, che in questo caso, dal punto di vista amministrativo, il soggetto è da considerarsi "adulto", e quindi può (o deve ?) utilizzare le normali cinture da adulto.
Data la irrilevanza, nelle nuove norme (nonché nella direttiva e nel Regolamento n. 44), di un concetto medico-traumatologico collegabile al termine "bambino", diventa centrale il discrimine costituito dall'altezza del soggetto.
Di per sé, il criterio dei 150 cm è giustificato: è ormai pacifico in traumatologia della strada, come dimostrato da numerosi studi, che nei soggetti bassi, con le cinture di sicurezza come attualmente strutturate, il tratto diagonale passa, all'altezza del collo, in posizione pericolosa, tale da poter provocare serie lesioni in caso di violento impatto frontale e fronto-laterale (1) .  Ma, in queste condizioni, la cintura di sicurezza può anche rivelarsi inidonea a trattenere  il corpo, non svolgendo quindi la propria funzione.
La soluzione più semplice, per i "bambini" che hanno raggiunto un adeguato sviluppo muscolo-scheletrico in determinate aree (collo, torace, bacino) tali da collocarli nel Gruppo III, è proprio quella di alzare il soggetto, attraverso l'uso di una cuscino rigido sul piano di seduta, fino a riportare il bacino, il torace, il collo, entro il limite minimo di adattamento con le cinture.

Tenendo ben fermo questo punto, ne risulta che anche un adulto di statura fino a 150 cm dovrebbe poter essere messo in condizione di godere dei vantaggi della cintura di sicurezza, utilizzando quantomeno quegli stessi dispositivi (cuscini booster) ideati per i bambini.  Questo implica, per i familiari, gli amici, l'istruttore di scuola guida del soggetto interessato, il dovere morale di suggerire questa semplice soluzione.   Ma implica anche, per il medico, il dovere deontologico di patrocinare la stessa soluzione, nonché la inaccettabilità di una richiesta di rilascio, per quel solo motivo, del certificato di esonero dall'uso della cintura.  Il soggetto infatti non presenta insormontabili ostacoli all'uso della cintura, qualora sia adottato l'adattamento di cui sopra. 
Su questa linea si muovono infatti Paesi di incontestabile "maturità automobilistica" e di grande attenzione verso la prevenzione, che sono piuttosto severi per il rilascio dell'esonero

E' evidente che la soluzione del cuscino booster è la più semplice ma certo non quella ottimale; meglio sarebbe utilizzare un sedile particolarmente adattato in altezza ed eventualmente cinture di sicurezza con un attacco superiore più basso, oltre i limiti di regolazione normalmente disponibili sulle auto. Sfortunatamente, si tratta di modifiche o del tutto indisponibili o piuttosto costose.

E' invece sorprendente che, nel caso dell'adulto di statura inferiore a 150 cm, una recente circolare ministeriale prospetti, sic et simpliciter, la possibilità - si direbbe "automatica" - di ottenere un esonero per motivazione medica. Ne risulta che quella stessa lodevole "attenzione preventiva" riservata ai bambini viene a cessare - su suggerimento di un'Autorità istituzionale di così alto livello - nei confronti di chi bambino non lo è più.
Si tratta indubbiamente di una soluzione molto economica e che ha il pregio di recare il minimo disturbo al soggetto interessato, ma certamente inaccettabile dal punto di vista medico e del tutto "eterodossa" rispetto alle pratiche adottate in altri Paesi.
E' vero che il soggetto interessato ha la facoltà e non certo l'obbligo di richiedere il certificato di esonero, affrontando in caso contrario l'onere (di ben poco peso, in verità, in vista di una migliore sicurezza) di viaggiare sul booster, specie se conducente; ma è altrettanto vero che la formulazione adottata nella circolare è destinata a generare aspettative, ponendo il medico in una situazione delicata di fronte a quella che sembra essere una "linea guida", pur non avendo alcun fondamento razionale.

La vicenda fornisce l'occasione per accennare ad un problema ben diverso, ma che pure è destinato ad avere sviluppi.  Ci riferiamo al caso degli obesi gravi, che si scontrano con una diversa difficoltà nell'uso della cintura, dovuta alla sua estensione insufficiente.
Di tale problema si erano percepiti i primi segni quando, con le aumentate dimensioni di alcuni modelli di seggiolini per bambini (particolarmente protettivi e di disegno "abbondante"), ne risultavano molto difficoltosi l'installazione e l'uso a causa proprio della non generosa lunghezza delle cinture di sicurezza destinate a trattenerli; la soluzione era l'adozione di seggiolini di dimensioni più contenute. 
Nel caso degli obesi (ma potremmo anche pensare a donne gravide di corporatura robusta) purtroppo non è possibile una soluzione così semplice.  L'alternativa, anche in questo caso, potrebbe essere costituita dal certificato di esonero, che però, di nuovo, costituisce un controsenso dal punto di vista medico.  In effetti, si finisce col privare il soggetto di una protezione non perché è lui ad avere una incompatibilità medica propria, ma perché è il fabbricante dell'auto a non prevedere, neanche come optional, delle cinture "maggiorate".
Il problema sta avendo grande risonanza negli Stati Uniti (dove certe abbondanze corporee sono tutt'altro che rare) e determina controversie ed energiche lamentele verso le Case automobilistiche.  
La posizione di quest'ultime è chiara e netta: le prove di omologazione dei veicoli, delle cinture, dei sedili, sono state condotte con manichini e dispositivi che tengono conto di determinati percentili antropometrici della popolazione mondiale; nell'ambito di questi limiti le Case garantiscono certe prestazioni minime di sicurezza.  Fornire come optional dispositivi non testati, utili solo per ristrette minoranze, significherebbe per le Case assumersi delle responsabilità indesiderate.
Si potrebbe, per la verità, osservare che non poche Case dichiarano di spendere soldi a palate per migliorare la qualità (e quindi testare le prestazioni) di particolari scarsamente significativi e non oggetto di omologazione (ad esempio, la qualità del suono degli altoparlanti e del sistema audio di serie...), ma è chiaro che in questo caso valgono ragioni di marketing di prestigio ben superiori alle attenzioni riservabili ai "ciccioni" .
Il risultato è che, per lo meno negli Stati Uniti ed in attesa che la lobby degli oversize spunti qualche successo, sono stati immessi in commercio vari tipi di "seat belt extenders", dagli effetti incerti e certamente non testati, che quantomeno offrono il beneficio di non costringere cittadini "ingombranti" a viaggiare senza cintura.
Ma il problema, come abbiamo detto, esiste anche in Europa, anche in Italia, dove dispositivi non omologati sarebbero invece oggetto di sanzione e quindi non possono essere venduti.
Proprio per esaminare la consistenza del problema un gruppo di volenterosi Soci della SOC.I.TRA.S. sta conducendo un'indagine su certe "dimensioni significative" dei dispositivi di sicurezza presenti sui modelli in commercio in Italia, in primo luogo l'estensione massima delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori.  E' un contributo che la SOC.I.TRA.S. intende offrire alla sicurezza stradale nel nostro Paese.

_________________

(1) Vedasi per esempio A. Costanzo, Lesioni da cintura di sicurezza e da airbag, Lombardo Editore, Roma.

 

 

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