BAMBINI E SOGGETTI DI BASSA STATURA NELLE NUOVE NORME SULLE CINTURE DI
SICUREZZA: OSSERVAZIONI MEDICO-TRAUMATOLOGICHE .
Prof. Andrea COSTANZO - Presidente SOC.I.TRA.S.
A partire dal 14 aprile 2006 la disciplina sull'uso delle cinture di
sicurezza e dei dispositivi di ritenuta per bambini è parzialmente
cambiata. Le modifiche sono state introdotte con un decreto legislativo
del marzo 2006, in attuazione della direttiva UE 2003/20. Il testo
modificato dell'art. 172 del Codice della Strada ed una sintesi
delle modifiche sono disponibili in apposite pagine.
Con queste modifiche si è in sostanza esteso
l'obbligo di uso delle cinture e si è eliminata la possibilità di far
viaggiare i bambini sui sedili posteriori senza dispositivi di ritenuta, se
accompagnati da un adulto. Sono modifiche opportune e corrette ai fini
della prevenzione, perfettamente in linea con le evidenze ed i risultati della
biomeccanica e della traumatologia.
Tuttavia, senza nulla togliere alla autorevolezza della loro "fonte
primaria" (la direttiva UE sopra citata), la SOC.I.TRA.S. ritiene che
possano essere discusse, con argomentazioni mediche, per almeno due aspetti, in
vista di possibili futuri miglioramenti normativi.
Consideriamo ad esempio il generico riferimento ai "bambini di
statura inferiore a 150 cm" quale "linea di discrimine" per l'obbligo
d'uso degli speciali dispositivi di ritenuta (seggiolini, booster ecc.). Al
di là di tale linea si cade nell'obbligo d'uso delle cinture di sicurezza
"normali".
Nella previgente versione dell'art. 172 del Codice il discrimine dipendeva anche
dall'esistenza di una concomitante condizione: l'età inferiore ai 12 anni.
E' da notare che né nel Regolamento ECE-ONU n. 44, riguardante l'omologazione
dei dispositivi per bambini, né nella direttiva sopra citata (ed in quelle che
l'hanno preceduta), si trova la definizione di "bambino", con
l'indicazione di un'età precisa. Solo indirettamente si possono cogliere degli
"indizi"; ad esempio, la classe di peso massima arriva ai 36 chili,
mentre il Regolamento 44 prevede che il manichino di prova per i dispositivi di
questa classe di peso abbia il peso di 32 chili e sia alto 138 cm, asserendo che
tali misure rappresentano il 50° percentile dei bambini di 10 anni.
Indubbiamente le esigenze del "commercio globale" impongono standard
uniformi per prodotti destinati indistintamente all'intera popolazione mondiale.
La questione è che, dal punto di vista ortopedico-traumatologico (l'unico
rilevante, su questo specifico argomento), la definizione della qualità di
"bambino" è legata a step ben precisi nel processo di
ossificazione delle cartilagini di accrescimento delle ossa del bacino e quindi
del modellamento delle creste iliache, in particolare delle spine iliache
anteriori, rilevanti ai fini della compatibilità con il
tratto subaddominale della cintura di sicurezza.
Se, come nella previgente versione dell'art. 172 del Codice, collegare il
momento del passaggio obbligatorio alla cintura di sicurezza "normale"
al superamento dell'età dei 12 anni (oltre che all'altezza superiore a 150 cm)
poteva apparire troppo "dogmatico" (data la variabilità, seppur
ridotta, con la quale si verificano i processi sopra citati), la soluzione
attuale apre un problema diverso: quale regime applicare ad un
"bambino" (quanto a sviluppo scheletrico) di 10 anni alto 151 cm ?
E' evidente, benché sottinteso, che in questo caso, dal punto di vista
amministrativo, il soggetto è da considerarsi "adulto", e quindi può
(o deve ?) utilizzare le normali cinture da adulto.
Data la irrilevanza, nelle nuove norme (nonché
nella direttiva e nel Regolamento n. 44), di un concetto medico-traumatologico
collegabile al termine "bambino", diventa centrale il discrimine
costituito dall'altezza del soggetto.
Di per sé, il criterio dei 150 cm è giustificato: è ormai pacifico in
traumatologia della strada, come dimostrato da numerosi studi, che nei soggetti bassi, con le cinture di sicurezza
come attualmente strutturate, il tratto diagonale passa, all'altezza del collo,
in posizione pericolosa, tale da poter provocare serie lesioni in caso di violento
impatto frontale e fronto-laterale (1) . Ma, in queste
condizioni, la cintura di sicurezza può anche rivelarsi inidonea a
trattenere il corpo, non svolgendo quindi la propria funzione.
La soluzione più semplice, per i "bambini" che hanno raggiunto un
adeguato sviluppo muscolo-scheletrico in determinate aree (collo, torace,
bacino) tali da collocarli nel Gruppo III, è proprio quella di alzare
il soggetto, attraverso l'uso di una cuscino rigido sul piano di seduta,
fino a riportare il bacino, il torace, il collo, entro il limite minimo di
adattamento con le cinture.
Tenendo ben fermo questo punto, ne risulta che anche
un adulto di statura fino a 150 cm dovrebbe poter essere messo in condizione
di godere dei vantaggi della cintura di sicurezza, utilizzando quantomeno quegli
stessi dispositivi (cuscini booster) ideati per i bambini. Questo implica,
per i familiari, gli amici, l'istruttore di scuola guida del soggetto
interessato, il dovere morale di suggerire questa semplice
soluzione. Ma implica anche, per il medico, il dovere
deontologico di patrocinare la stessa soluzione, nonché la inaccettabilità
di una richiesta di rilascio, per quel solo motivo, del certificato di esonero
dall'uso della cintura. Il soggetto infatti non presenta insormontabili
ostacoli all'uso della cintura, qualora sia adottato l'adattamento di cui
sopra.
Su questa linea si muovono infatti Paesi di incontestabile "maturità
automobilistica" e di grande attenzione verso la prevenzione, che sono
piuttosto severi per il rilascio dell'esonero.
E' evidente che la soluzione del cuscino booster è la più semplice ma certo
non quella ottimale; meglio sarebbe utilizzare un sedile particolarmente
adattato in altezza ed eventualmente cinture di sicurezza con un attacco
superiore più basso, oltre i limiti di regolazione normalmente disponibili
sulle auto. Sfortunatamente, si tratta di modifiche o del tutto indisponibili o
piuttosto costose.
E' invece sorprendente che, nel caso dell'adulto di statura inferiore a 150 cm, una
recente circolare ministeriale prospetti, sic et simpliciter, la
possibilità - si direbbe "automatica" - di ottenere un esonero per
motivazione medica. Ne risulta che quella stessa lodevole "attenzione
preventiva" riservata ai bambini viene a cessare - su suggerimento
di un'Autorità istituzionale di così alto livello - nei confronti di chi
bambino non lo è più.
Si tratta indubbiamente di una soluzione molto economica e che ha il
pregio di recare il minimo disturbo al soggetto interessato, ma
certamente inaccettabile dal punto di vista medico e del tutto
"eterodossa" rispetto alle pratiche adottate in altri Paesi.
E' vero che il soggetto interessato ha la facoltà e non certo l'obbligo
di richiedere il certificato di esonero, affrontando in caso contrario l'onere
(di ben poco peso, in verità, in vista di una migliore sicurezza) di viaggiare
sul booster, specie se conducente; ma è altrettanto vero che la formulazione
adottata nella circolare è destinata a generare aspettative, ponendo il
medico in una situazione delicata di fronte a quella che sembra essere una
"linea guida", pur non avendo alcun fondamento razionale.
La vicenda fornisce l'occasione per accennare ad
un problema ben diverso, ma che pure è destinato ad avere sviluppi. Ci
riferiamo al caso degli obesi gravi, che si scontrano con una diversa
difficoltà nell'uso della cintura, dovuta alla sua estensione insufficiente.
Di tale problema si erano percepiti i primi segni quando, con le aumentate
dimensioni di alcuni modelli di seggiolini per bambini (particolarmente
protettivi e di disegno "abbondante"), ne risultavano molto
difficoltosi l'installazione e l'uso a causa proprio della non generosa
lunghezza delle cinture di sicurezza destinate a trattenerli; la soluzione era
l'adozione di seggiolini di dimensioni più contenute.
Nel caso degli obesi (ma potremmo anche pensare a donne gravide di corporatura
robusta) purtroppo non è possibile una soluzione così semplice.
L'alternativa, anche in questo caso, potrebbe essere costituita dal certificato
di esonero, che però, di nuovo, costituisce un controsenso dal punto di vista
medico. In effetti, si finisce col privare il soggetto di una protezione
non perché è lui ad avere una incompatibilità medica propria, ma
perché è il fabbricante dell'auto a non prevedere, neanche come optional,
delle cinture "maggiorate".
Il problema sta avendo grande risonanza negli Stati Uniti (dove certe abbondanze
corporee sono tutt'altro che rare) e determina controversie ed energiche
lamentele verso le Case automobilistiche.
La posizione di quest'ultime è chiara e netta: le prove di omologazione dei
veicoli, delle cinture, dei sedili, sono state condotte con manichini e
dispositivi che tengono conto di determinati percentili antropometrici
della popolazione mondiale; nell'ambito di questi limiti le Case garantiscono
certe prestazioni minime di sicurezza. Fornire come optional dispositivi non
testati, utili solo per ristrette minoranze, significherebbe per le Case
assumersi delle responsabilità indesiderate.
Si potrebbe, per la verità, osservare che non poche Case dichiarano di spendere
soldi a palate per migliorare la qualità (e quindi testare le prestazioni) di
particolari scarsamente significativi e non oggetto di omologazione (ad esempio,
la qualità del suono degli altoparlanti e del sistema audio di serie...), ma è
chiaro che in questo caso valgono ragioni di marketing di prestigio ben
superiori alle attenzioni riservabili ai "ciccioni" .
Il risultato è che, per lo meno negli Stati Uniti ed
in attesa che la lobby degli oversize spunti qualche successo, sono stati
immessi in commercio vari tipi di "seat belt extenders", dagli effetti
incerti e certamente non testati, che quantomeno offrono il beneficio di non
costringere cittadini "ingombranti" a viaggiare senza cintura.
Ma il problema, come abbiamo detto, esiste anche in Europa, anche in Italia,
dove dispositivi non omologati sarebbero invece oggetto di sanzione e quindi non
possono essere venduti.
Proprio per esaminare la consistenza del problema un gruppo di volenterosi Soci
della SOC.I.TRA.S. sta conducendo un'indagine su certe "dimensioni
significative" dei dispositivi di sicurezza presenti sui modelli in
commercio in Italia, in primo luogo l'estensione massima delle cinture di
sicurezza anteriori e posteriori. E' un contributo che la SOC.I.TRA.S.
intende offrire alla sicurezza stradale nel nostro Paese.
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(1) Vedasi per esempio A. Costanzo, Lesioni da cintura di sicurezza e
da airbag, Lombardo
Editore, Roma.