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Statuto della "Società Italiana di Traumatologia della
Strada"
(ONLUS)
Articolo n.1
La " Società Italiana di Traumatologia della Strada" è una associazione culturale apolitica, senza fine di lucro, che ha lo scopo di promuovere in Italia e all'estero lo studio delle scienze mediche e di quelle affini ed interdisciplinari in applicazione ai problemi connessi o dipendenti dalla mobilità e dalla circolazione stradale.
Per questi fini la Società:
| promuove la formazione e l'aggiornamento delle conoscenze e delle esperienze su tali argomenti; | |
| promuove la diffusione degli studi in materia e dei risultati conseguiti; | |
| promuove ed avvalora pubblicazioni scientifiche e didattiche; | |
| promuove studi e ricerche di particolare interesse sociale su tali argomenti, anche attraverso premi e borse di studio; | |
| cura la pubblicazione degli Atti dei Congressi nazionali ed internazionali; | |
| cura i rapporti con le Associazioni nazionali ed estere aventi finalità analoghe; | |
| promuove iniziative volte alla sicurezza stradale, alla prevenzione degli incidenti ed alla minimizzazione del danno alla persona da essi prodotto. |
Articolo n. 2
La Società ha la sua sede e rappresentanza in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 presso l'Istituto di Clinica Ortopedica e Traumatologica della Università di Roma "La Sapienza".
Articolo n.3
Le entrate finanziarie della Società sono costituite da
contributi dei Soci, da doni, da elargizioni, da contributi
eventuali di amministrazioni pubbliche e private. Le dette
entrate sono erogate per il conseguimento dei fini sociali
esposti nell'art. 1.
Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e dai
residui attivi, emergenti dal bilancio.
Utili ed avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali,
non possono, neanche in modo indiretto, essere redistribuiti,
durante la vita della Società, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo n.4
L'Associazione si compone di soci ordinari, ai quali è
garantita in modo non temporaneo la partecipazione alla vita
associativa, ed in particolare il diritto di voto per
la approvazione e le modificazioni dello statuto e del
regolamento e per la nomina degli organi direttivi
della Associazione.
I soci ordinari devono essere laureati, devono aver frequentato
per almeno due anni discipline di cui all'art. 1 o essere in
possesso di diploma di specialista o essere cultori o esperti
delle discipline di cui all'art.1 . Dell'ammissione dei soci
decide il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Tra i soci ordinari, possono essere nominati "emeriti",
con le procedure stabilite nel Regolamento, membri che abbiano
svolto onorato servizio, dando lustro alle attività in campo
scientifico e pratico alle discipline di cui all'art. 1.
Possono essere nominati "soci onorari", al di fuori del
rapporto associativo, persone italiane e straniere di chiara fama
nelle scienze di cui all'art. 1 nel numero massimo di 40.
Possono altresì essere nominati "soci corrispondenti",
nel numero massimo di 40 ed al di fuori del rapporto associativo,
cultori autorevoli delle scienze di cui all'art. 1.
Articolo n.5
Sono organi della Società l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Articolo n. 6
L'Assemblea Generale è costituita dai soci ordinari e con
pari diritti dai soci emeriti.
L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta
l'anno preferibilmente in occasione di un Congresso
dell'Associazione, nella sede indicata nell'invito di
convocazione.
La sessione straordinaria è convocata dal Presidente o per
propria iniziativa o per conforme deliberazione del Consiglio
Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
Articolo n.7
Spetta in particolare all'Assemblea Generale: deliberare sugli
affari iscritti all'Ordine del Giorno, approvare il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, nominare i componenti del
Consiglio Direttivo, deliberare sulle modifiche dello Statuto.
Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti. I
soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea
Generale possono farsi rappresentare da altro socio mediante
delega scritta.
Ogni socio non può rappresentare più di tre persone.
Articolo n.8
L'Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo n.9
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti fra i soci i quali eleggeranno fra di essi a maggioranza un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario Generale anche con funzioni di Tesoriere che deve avere la residenza in Roma.
Il Consiglio Direttivo resta in carica un triennio e può essere rinnovato di triennio in triennio.
Articolo n.10
Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere l'incremento dell'Associazione e di tutelarne gli interessi, le finalità e gli scopi. Ha la responsabilità dell'andamento amministrativo della Società e deve darne il resoconto consuntivo annuale in occasione dell'Assemblea Generale dei soci.
Articolo n. 11
Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo e decide sulla sede e sui temi di relazione dei congressi successivi; è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un altro socio all'uopo delegato dal Presidente stesso e sarà affiancato da un Vice-Presidente e da una Segretario nominato dal Presidente del Congresso.
Articolo n.12
Gli atti dei Congressi - Relazioni comunicazioni e resoconto delle sedute - sono raccolti in volume e pubblicati a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo n. 13
L'Associazione svolge solo le attività di cui all'art. 1, con
esclusione di attività diverse ad eccezione di quelle
direttamente connesse.
Nella denominazione dell'Associazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve essere
utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di
utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
Articolo n. 14
Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea
dei soci, appositamente convocata in sessione straordinaria, a
maggioranza dei tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto ad altre ONLUS
ed in conformità a quanto previsto dall'art. 10, 1° comma,
lettera f), del decreto legisl. 4/12/1197 n. 460.
L'Assemblea dei soci, nel deliberare lo scioglimento, nomina il
liquidatore con i più ampi poteri di rappresentanza e di
ordinaria amministrazione.
Articolo n. 15
Per dare attuazione al presente statuto il Consiglio Direttivo redige un regolamento interno.
Articolo n. 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
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(costituita con atto Notaio Marianna DELLA PORTA di Roma il 20 giugno 1984 - rep. n. 3518/2045, registrato Roma il 22 giugno 1984 al n. 27825 Serie 1/B; Statuto modificato con delibera Assemblea Generale del 13/6/1998)