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Obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta per bambini.

Veicoli per il trasporto di persone 

Autovetture (M1)
Autoveicoli per trasporto promiscuo 
Taxi e noleggio con conducente

Obbligo per conducente e passeggeri di posti anteriori e posteriori 

Autobus

Obbligo per conducente e passeggeri di minibus e autobus (categoria M2 e M3) . Non obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri di autobus adibiti al trasporto locale, autorizzati al trasporto in piedi, che circolano in zona urbana. 

Nel testo in vigore fino al 13 aprile 2006 erano esonerati i conducenti di taxi e veicoli NCC, nei centri abitati, nonché i passeggeri posteriori di autobus M2 e conducente e passeggeri di autobus M3.

Veicoli destinati al trasporto merci 

N1 (massa fino a  3,5 t )
N2 (massa > 3,5 t e fino a  12 t)
N3 (massa > 12 t)

Obbligo di uso della cintura, se in dotazione del veicolo, per conducente e passeggeri, bambini compresi.

Nel testo in vigore fino al 13 aprile 2006 l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza era stabilito solo per gli occupanti i sedili anteriori dei veicoli di categoria N1 (furgoni e autocarri fino a 3,5 t di massa complessiva) 

Trasporto di bambini

Bambini di statura inferiore a 1,50 m 

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato. Possono viaggiare sul sedile anteriore o su quello posteriore. Sui taxi e vetture NCC sprovviste di dispositivi di ritenuta possono viaggiare solo sui sedili posteriori ed accompagnati da persona superiore a 16 anni.

Bambini fino a tre anni

I bambini fino a tre anni di età non possono più essere trasportati sui veicoli (tranne gli autobus) senza l’apposito sistema di ritenuta, anche se siedono posteriormente e sono accompagnati da un adulto. Vale l'esonero per taxi e vetture NCC di cui sopra.

Autovetture prive di cinture di sicurezza

E' vietato il trasporto di bambini di età fino a 3 anni su tutti i veicoli sprovvisti di dispositivi di ritenuta (e quindi, di cinture di sicurezza, indispensabili per il funzionamento dei dispositivi di ritenuta). Su questi veicoli possono viaggiare solo i bambini di età superiore a 3 anni: solo sui sedili posteriori se di altezza fino a 1,50 m, anche sul sedile anteriore se di altezza superiore a 1,50 m.

Seggiolino e airbag

I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che quest'ultimo non sia disattivato. Su tali posti possono viaggiare con il seggiolino rivolto nel senso di marcia, se il tipo di seggiolino lo consente.

Autobus e minibus 

Non ci sono obblighi per i bambini di età fino a 3 anni. I bambini di età superiore a 3 anni devono utilizzare i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti (anche se si tratta della semplice "cintura a due punti"). Se gli autobus sono dotati di dispositivi di ritenuta per bambini, di tipo omologato, questi devono essere utilizzati.  Valgono anche per i bambini gli esoneri per i passeggeri di autobus in servizio di trasporto locale circolanti in zona urbana (vedi sopra).

Nel testo in vigore fino al 13 aprile 2006 oltre al requisito della statura inferiore a 1,50 m esisteva il requisito dell'età inferiore a 12 anni. Era sempre ammesso il trasporto di bambini fino a tre anni di età nei posti posteriori senza dispositivo di ritenuta se accompagnati da persona di oltre 16 anni. Non era prevista la disattivazione dell'airbag. 

Proroga per bambini trasportati "in soprannumero"
Fino all'8 maggio 2009 sono esenti dall'obbligo di uso dei sistemi di ritenuta i due bambini di età inferiore a 10 anni, ammessi dall'art. 169 del Cds, "in soprannumero" sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

 

 

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