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Veicoli
per il trasporto di persone
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Autovetture
(M1)
Autoveicoli per trasporto promiscuo
Taxi e noleggio con conducente
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Obbligo
per conducente e passeggeri di posti anteriori e posteriori
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Autobus
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Obbligo
per conducente
e passeggeri di minibus e autobus (categoria M2 e M3) . Non obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri di
autobus adibiti al trasporto locale, autorizzati al trasporto in piedi,
che circolano in zona urbana.
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| Nel
testo in vigore fino al 13 aprile 2006 erano esonerati i conducenti di
taxi e veicoli NCC, nei centri abitati, nonché i passeggeri posteriori
di autobus M2 e conducente e passeggeri di autobus M3. |
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Veicoli
destinati al trasporto merci |
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N1 (massa fino a
3,5 t )
N2 (massa > 3,5 t e fino a 12 t)
N3 (massa > 12 t)
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Obbligo
di uso della cintura, se in dotazione del veicolo, per conducente e
passeggeri, bambini compresi.
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Nel
testo in vigore fino al 13 aprile 2006 l'obbligo dell'uso delle cinture
di sicurezza era stabilito solo per gli occupanti i sedili anteriori dei
veicoli di categoria N1 (furgoni e autocarri fino a 3,5 t di massa
complessiva)
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Trasporto
di bambini
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Bambini
di statura inferiore a 1,50 m
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I
bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile
con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo
omologato. Possono viaggiare sul sedile anteriore o su quello
posteriore. Sui taxi e vetture NCC sprovviste di dispositivi di ritenuta
possono viaggiare solo sui sedili posteriori ed accompagnati da persona
superiore a 16 anni.
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Bambini
fino a tre anni
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I bambini
fino a tre anni di età non possono più essere trasportati sui veicoli
(tranne gli autobus) senza l’apposito sistema di ritenuta, anche se
siedono posteriormente e sono accompagnati da un adulto. Vale l'esonero
per taxi e vetture NCC di cui sopra.
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Autovetture
prive di cinture di sicurezza
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E' vietato il
trasporto di bambini di età fino a 3 anni su tutti i veicoli sprovvisti
di dispositivi di ritenuta (e quindi, di cinture di sicurezza,
indispensabili per il funzionamento dei dispositivi di ritenuta). Su
questi veicoli possono viaggiare solo i bambini di età superiore a 3 anni:
solo sui sedili posteriori se di altezza fino a 1,50 m, anche sul sedile anteriore
se di altezza superiore a 1,50 m.
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Seggiolino
e airbag
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I
bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di
sicurezza rivolto all'indietro su un sedile protetto da airbag frontale,
a meno che quest'ultimo non sia disattivato. Su tali posti possono
viaggiare con il seggiolino rivolto nel senso di marcia, se il tipo di
seggiolino lo consente.
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Autobus
e minibus
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Non
ci sono obblighi per i bambini di età fino a 3 anni. I bambini di età
superiore a 3 anni devono utilizzare i sistemi di sicurezza di cui i
veicoli sono provvisti (anche se si tratta della semplice "cintura
a due punti"). Se gli autobus sono dotati di dispositivi di
ritenuta per bambini, di tipo omologato, questi devono essere
utilizzati. Valgono anche per i bambini gli esoneri per i passeggeri di autobus in
servizio di trasporto locale circolanti in zona urbana (vedi sopra).
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| Nel
testo in vigore fino al 13 aprile 2006 oltre al requisito della statura
inferiore a 1,50 m esisteva il requisito dell'età inferiore a 12 anni.
Era sempre ammesso il trasporto di bambini fino a tre anni di età nei
posti posteriori senza dispositivo di ritenuta se accompagnati da
persona di oltre 16 anni. Non era prevista la disattivazione dell'airbag. |
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Proroga per
bambini trasportati "in soprannumero"
Fino
all'8 maggio 2009 sono esenti dall'obbligo di uso dei sistemi di
ritenuta i due bambini di età inferiore a 10 anni, ammessi dall'art. 169
del Cds, "in soprannumero" sui posti posteriori delle autovetture e degli
autoveicoli per trasporto promiscuo, a condizione che siano accompagnati
da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni.
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